Tramonta l’ipotesi di poter estendere a 10 anni il periodo per consentire ai privati di recuperare in detrazione le spese del superbonus. Il pacchetto di emendamenti riformulati al decreto superbonus, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari e di governo, non conterrà infatti questa ipotesi, che era allo studio con l’obiettivo di sostenere chi ha redditi più bassi. Questa possibilità sarà invece garantita a banche e imprese che hanno acquistato crediti: un emendamento riformulato riapre infatti la possibilità (già prevista dall’Aiuti quater) di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 rate annuali.
Si va verso il ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore. Lo prevede un emendamento riformulato al decreto sulla cessione dei crediti del superbonus, che esclude dal blocco questi tre soggetti, che devono risultare – si precisa nel testo – “già costituiti alla data di entrata in vigore” del decreto.
La modifica riformula 33 emendamenti presentati un po’ da tutti i partiti, sia di maggioranza che di opposizione: nel testo si precisa che il parere favorevole ai 33 emendamenti è subordinato a questa riformulazione. La modifica sarà sottoposta domani all’esame della commissione Finanze della Camera, che riprende le votazioni sugli emendamenti, ma su questo tema era già stato trovato un accordo di massima nei giorni scorsi.
Si va inoltre verso un ulteriore allargamento dell’esclusione dalla responsabilità in solido nell’acquisto dei crediti, comprendendo tutti i cessionari che acquistano da una banca. Lo prevede un emendamento riformulato al decreto sulla cessione dei crediti, che sarà sottoposto domani al voto della commissione Finanze della Camera.
Il decreto già esclude dalla responsabilità i cessionari dei crediti di imposta che dimostrino di aver acquisito i crediti e che siano in possesso di una specifica documentazione. La modifica estende ulteriormente l’ambito dell’esclusione dal concorso nella violazione a tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, sempre a condizione che il soggetto cedente abbia provveduto a rilasciare un’attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.
Un altro emendamento riformulato, inoltre, integra l’elenco dei documenti da possedere, prevedendo tra l’altro anche la visura catastale storica, modifiche sulla documentazione sull’efficienza energetica e sugli obblighi di antiriciclaggio e aggiungendo la documentazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e il contratto di appalto tra chi ha realizzato i lavori e il committente.
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